Cos'è un brevetto?
Il brevetto è un titolo legale che protegge una soluzione tecnica innovativa per un periodo di tempo limitato.
È un accordo tra l’inventore e lo Stato che conferisce all’inventore un diritto di esclusiva sull’invenzione. Il brevetto permette al suo proprietario di escludere altri dallo sfruttamento dell’invenzione nel territorio in cui è stato concesso. Il brevetto pertanto consente al suo titolare di impedire a soggetti terzi di fabbricare l’articolo brevettato, di commercializzarlo, venderlo oppure importarlo o comunque trarne utile.
La protezione è concessa per un periodo di tempo limitato, generalmente 20 anni, e per una specifica area geografica. Trascorso tale periodo l’invenzione può essere sfruttata da chiunque in quanto il brevetto scaduto non è rinnovabile. Questa protezione, infatti, conferisce all’inventore diritti esclusivi (utilizzo esclusivo dell’invenzione brevettata) ma anche l’obbligo di rendere accessibile al pubblico l’invenzione.
Per essere brevettabile un’invenzione deve: presentare un carattere tecnico (per es. un prodotto, un processo o un dispositivo), essere nuova (concetto di novità), includere uno step inventivo (attività inventiva), essere applicabile industrialmente, avere il carattere della liceità.
Viene considerata invenzione ogni soluzione nuova ed originale di un problema tecnico mai risolto in precedenza, o risolto in altro modo, suscettibile di concreta applicazione industriale.
Non sono considerate invenzioni: le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le presentazioni di informazioni, il software in quanto tale, i metodi di terapia e diagnosi, le varietà vegetali, le razze animali.
Si possono brevettare prodotti innovativi di qualsiasi tipo (macchinari, oggetti di uso quotidiano, contenitori, dispositivi elettronici…) oppure procedimenti, anche chimici, per ottenere un determinato prodotto. Sono poi brevettabili gli alimenti, i composti e le sostanze.
La tutela brevettuale protegge l’invenzione in quanto soluzione originale di un problema tecnico.
La normativa vigente in Italia non offre una vera e propria definizione di invenzione.
Secondo l’art. 2585 del Codice Civile sono invenzioni brevettabili: “un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina; uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale, l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali”.
Le invenzioni si possono suddividere in tre categorie fondamentali: invenzione di prodotto, di procedimento (o processo), di impiego o nuovo uso.
Si ha un’invenzione di prodotto quando essa ha per oggetto un prodotto materiale (tangibile), ad esempio uno strumento, una macchina, un composto chimico o farmaceutico o biotecnologico, una formulazione.
Si parla invece di invenzione di procedimento quando l’invenzione consiste in un’idea non materiale, quale ad esempio una nuova procedura industriale o un metodo di lavorazione per la realizzazione di prodotti.
Il brevetto per un’invenzione di procedimento può essere depositato indipendentemente dal fatto che tramite detto processo si ottenga un prodotto in sé noto.
Sono considerate invenzioni di processo anche le invenzioni per nuovi usi di prodotti in sé noti.
Per quanto riguarda le invenzioni di nuovo uso la legge brevettuale ammette esplicitamente “la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.”
Sono oggetto di tutela brevettuale, oltre all’invenzione industriale, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali, ai sensi dell’art. 2 D.lg. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).
Esistono due tipi di brevetto: il brevetto per invenzione industriale ed il brevetto per modello di utilità.
Si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, quando si realizza una soluzione tecnica innovativa, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto esistente.
Brevetto per invenzione industriale
Il brevetto per invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato alla scadenza.
Non esiste una definizione positiva di ciò che è possibile brevettare, ma vale la regola che tutto ciò che non è espressamente escluso è brevettabile. L’elenco di ciò che non può essere brevettato è tassativo anche se l’ambito di esclusione è fortemente limitato in quanto è permessa la brevettazione di invenzioni che, pur appartenendo alla materia esclusa, non la rivendicano di per sé: ad esempio la non brevettabilità del software in quanto tale, non preclude la possibilità di brevettare un’invenzione che si attua per mezzo di un dato software, o un processo industriale che lo sfrutta (per esempio un software che permette di comandare un macchinario).
Non sono considerate invenzioni brevettabili:
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori in quanto tali
le presentazioni di informazioni
le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti con questi procedimenti
i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico e al buon costume.
Tali esclusioni sono in vigore in Europa e nella maggior parte dei Paesi del mondo, con un’eccezione importante gli Stati Uniti che ammettono la brevettazione per varie tipologie di invenzioni escluse in altri paesi (in particolare, metodi terapeutici, software, metodi commerciali, giochi).
Pertanto, affinché una soluzione tecnica possa essere brevettata, deve soddisfare quattro requisiti essenziali: deve essere nuova, scaturire da un’attività inventiva, deve avere una applicazione industriale ed essere lecita.
Requisiti fondamentali di brevettabilità
Perché si possa ottenere la concessione di un brevetto è innanzitutto necessario che si sia realizzata un’invenzione (l’idea non si può brevettare), che l’invenzione sia nuova e originale, applicabile industrialmente, oltreché lecita e adeguatamente descritta.
Questi requisiti fondamentali di brevettabilità sono sostanzialmente necessari in ogni Nazione.
I concetti di novità e originalità sono due concetti separati e distinti e devono essere entrambi verificati altrimenti non si ha invenzione e il relativo brevetto è considerato nullo.
Quindi ai sensi del D.lg. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) per essere considerata brevettabile, un’invenzione deve avere i seguenti requisiti:
la novità (art. 46 D.lg. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale)
l’attività inventiva (art. 48 c.p.i.)
l’applicabilità industriale (art. 49 c.p.i.)
la liceità (art. 50 c.p.i.)
la sufficiente descrizione (art. 51 c.p.i.)
Il brevetto è nullo se:
è privo dei requisiti richiesti
rientra in uno dei casi espressamente esclusi dalla brevettabilità
la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
il titolare non aveva diritto di ottenerlo
Il brevetto, invece, decade se non vengono pagate le tasse entro i termini, e per mancata attuazione del trovato, ovvero una sua attuazione in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro tre anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
Requisiti fondamentali di brevettabilità
Perché si possa ottenere la concessione di un brevetto è innanzitutto necessario che si sia realizzata un’invenzione (l’idea non si può brevettare), che l’invenzione sia nuova e originale, applicabile industrialmente, oltreché lecita e adeguatamente descritta.
Questi requisiti fondamentali di brevettabilità sono sostanzialmente necessari in ogni Nazione.
I concetti di novità e originalità sono due concetti separati e distinti e devono essere entrambi verificati altrimenti non si ha invenzione e il relativo brevetto è considerato nullo.
Quindi ai sensi del D.lg. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) per essere considerata brevettabile, un’invenzione deve avere i seguenti requisiti:
la novità (art. 46 D.lg. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale)
l’attività inventiva (art. 48 c.p.i.)
l’applicabilità industriale (art. 49 c.p.i.)
la liceità (art. 50 c.p.i.)
la sufficiente descrizione (art. 51 c.p.i.)
Il brevetto è nullo se:
è privo dei requisiti richiesti
rientra in uno dei casi espressamente esclusi dalla brevettabilità
la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
il titolare non aveva diritto di ottenerlo
Il brevetto, invece, decade se non vengono pagate le tasse entro i termini, e per mancata attuazione del trovato, ovvero una sua attuazione in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro tre anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
